Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento Intermediari) si forniscono di
seguito le informazioni su Cavini consulting SCF Srlu (d’ora innanzi “Cavini Consulting’” o il “CONSULENTE” e sui servizi da essa
svolti).
Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia
vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della
prestazione di tale servizio.
Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la
stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.
Il Consulente è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza
in materia di investimenti.
Denominazione: Cavini Consulting Srlu SCF
Sede legale: Via Gramignano 76 Campi Bisenzio 50013 FI
Sito web: www.caviniconsulting.com
E-mail: finanza@caviniconsulting.com
PEC:caviniconsultingsrl@legalmail.it
Telefono:055/2694670 Telefax:055/8970542
Iscritta con delibera n.963 del 4 dicembre 2018 nella sezione SCF dell’Albo unico dei consulenti finanziari
Nominativo del consulente finanziario autonomo che svolgerà il servizio di consulenza in materia di investimenti per conto di
Cavini Consulting SCF Srlu: Cavini Cesare.
Il Cliente potrà comunicare con il Consulente e ricevere da essa documenti e informazioni in lingua italiana.
L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta,
comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente Documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto,
saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato
successivamente per iscritto.
Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva
comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail.
A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui e si impegna a mantenerlo attivo
(o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail valido) sino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.
Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al Consulente dovranno essere effettuate dal Cliente alla sede di Cavini Consulting SCF
Srlu ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.
L’invio delle raccomandazioni da parte del Consulente e la conferma dell’esecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno
essere effettuate mediante le seguenti modalità:
Si dichiara che Cavini Consulting SCF Srlu è iscritta nella sezione dell’albo di cui all’art. 18 Ter del Decreto Legislativo
24.2.1998 (TUF) tenuto dall’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 31, comma 4 del suddetto Decreto, con delibera del 4 dicembre
2018 n 963.
Il nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo sono: Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari,
via Tomacelli 146, 00186 Roma, Tel. 06 45556111, albo.roma@organismocf.it
Cavini Consulting SCF Srlu invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza:
Ai sensi dell’art. 177 del Regolamento Intermediari Cavini Consulting SCF Srlu ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a:
Cavini Consulting SCF Srlu svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f)
del TUF, consistente nella “prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa
del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari”
In particolare, il servizio prestato da Cavini Consulting SCF Srlu ha per oggetto:
Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in
relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al
profilo del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario sottopostogli prima
della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.
In particolare il Consulente verifica che l’operazione raccomandata:
Ai sensi dell’ Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari
oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, Cavini Consulting SCR Srlu integra una valutazione in merito ai fattori
di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati
solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.
Dato che la consulenza svolta da Cavini Consulting SCR Srlu riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei
fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio. Ciò significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovrà essere
allineato alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se è possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di
raggiungimento degli obiettivi del cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze
del cliente.
La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di
strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall’emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando
modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.
Al momento, data la disponibilità solamente parziale dei dati da parte dei manufacturer necessari a valutare gli effetti negativi sulla sostenibilità, tali effetti non possono essere considerati nella prestazione del servizio di consulenza. Cavini Consulting SCR Srlu provvederà periodicamente a revisionare la disponibilità di dati da parte dei manufacturer e, quando questi saranno disponibili in maniera ampia e completa, considererà l’opportunità di valutare gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità in relazione al servizio di consulenza prestato.
Cavini Consulting SCR Srlu tiene conto dei rischi di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti organizzativi e pratiche retributive. Le remunerazioni ed i compensi pagati a terzi fornitori da parte della società sono determinati in maniera tale da non confliggere con le politiche di selezione degli strumenti con riguardo ai fattori di sostenibilità.
Cavini Consulting SCF Srlu presta le seguenti attività ulteriori rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti:
Nello svolgimento del servizio di consulenza Cavini Consulting SCF Srlu non è orientata su determinate categorie o una gamma
specifica di strumenti finanziari.
Cavini Consulting SCF Srlu non propone strategie di investimento standardizzate ma valuta per ogni Cliente la strategia più adeguata,
tenuto conto degli obbiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza al rischio e della sua situazione finanziaria,
compresa la sua capacità di sostenibilità delle perdite.
Politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nel servizio di consulenza
Ai sensi dell’ Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, Cavini consulting SCF Srlu integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti. Dato che la consulenza svolta da Cavini consulting SCF Srlu riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio. Ciò significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovrà essere allineato alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se è possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del cliente. La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall’emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.
Nessuna considerazione degli effettivi negativi sui fattori di sostenibilità
Al momento, data la disponibilità solamente parziale dei dati da parte dei manufacturer necessari a valutare gli effetti negativi sulla sostenibilità, tali effetti non possono essere considerati nella prestazione del servizio di consulenza. Cavini consulting SCF Srlu provvederà periodicamente a revisionare la disponibilità di dati da parte dei manufacturer e, quando questi saranno disponibili in maniera ampia e completa, considererà l’opportunità di valutare gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità in relazione al servizio di consulenza prestato.
Coerenza delle politiche di remunerazione con l’integrazione dei rischi di sostenibilità
Cavini consulting SCF Srlu tiene conto dei rischi di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti organizzativi e pratiche retributive. Le remunerazioni ed i compensi pagati a terzi fornitori da parte della società sono determinati in maniera tale da non confliggere con le politiche di selezione degli strumenti con riguardo ai fattori di sostenibilità.
Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un
importo superiore a Euro cinquecentomila.
Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata
e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non
hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/