Variazioni sul tema: la legge 108/1996 e le sue molteplici interpretazioni 04 Aug, 2016
La legge sull'usura ha da poco compiuto 20 anni. Il suo testo è tra i più chiari e semplici che il nostro Legislatore abbia mai varato. In tutto sono 9 pagine, 18 articoli ed una materia molto delicata è stata compiutamente disciplinata. Ad ogni buon conto per tagliare la testa al toro e rasserenare le varie correnti di interpretazione giurisprudenziali che nel frattempo si erano scatenate, dopo 5 anni di discussioni (e cause in tribunale..) è uscita una legge di interpretazione autentica della 108/1996: il D.L. 394/2001. Tutto Risolto?...
Neanche a parlarne: tribunale che vai, interpretazione che trovi... senza la minima speranza di poter contare su una giurisprudenza di merito consolidata e maggioritaria. La sorpresa è sempre dietro l'angolo...

Unica eccezione la Corte di Cassazione che nel tempo ha più volte ribadito (II Sezione Penale, sentenze nr 262 del 19/02/2010, nr 12028 del 26/03/2010, nr 46669 del 19/12/2011) che tra gli oneri connessi all'erogazione del credito devono essere inserite anche le tristemente note (per tutti i clienti bancari) CMS.
Finalmente un punto fermo!?... beh, almeno per qualche anno, si. Almeno fino al giugno scorso quando la stessa Suprema Corte (I Sezione Civile sentenza nr. 12965 del 22/06/2016) smentendo se stessa, o meglio smentendo la II Sezione Penale, ha stabilito che le CMS non debbano essere ricomprese tra gli oneri connessi all’erogazione del credito e quindi non rilevino ai fini del superamento del tasso soglia.
A testimonianza della visione unitaria che caratterizza la Giustizia del nostro Paese, 8 giorni dopo il Tribunale di Treviso (sentenza nr 1755 del 30/06/2016) contraddicendo in toto quanto espresso la settimana precedente dalla Suprema Corte, stabilisce che “ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile (per tutte, Cass. pen. n. 12028/2010)”.

Riassumendo: senza esprimere in questa sede alcun parere nel merito (anche se a nostro avviso la legge è molto chiara) ci limitiamo a constatare che a fronte di un’unica legge ci sono interpretazioni totalmente divergenti. Tutte corrette, nessuna errata. La conseguenza per il cittadino/cliente bancario è che lo stesso contratto che a Treviso configura il reato di usura, in altro Tribunale è perfettamente entro soglia e non configura alcun reato…. Non resta che incrociare le dita e … io, speriamo che me la cavo